D.M. Ministero dell'Economia e delle Finanze 26.11.2010
1. La ricognizione infrastrutturale di cui al comma 1 dell'art. 22 della legge n. 42/2009 è effettuata confrontando, per ciascun settore di intervento, i livelli di servizio offerti al 31 dicembre 2010 con i corrispondenti standard di servizio misurati alla stessa data. Il confronto avviene avvalendosi di appropriati indicatori che misurano gli eventuali scostamenti sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo. Gli standard sono definiti sia a livello nazionale che comunitario.
2. Ai fini del presente decreto, per infrastrutture si intendono i beni strumentali dotati della prevalente finalità di fornitura di servizi collettivi, a domanda individuale o aggregata rivolti alle famiglie e alle imprese, ricadenti nei settori individuati dall'art. 1, indipendentemente dalla natura proprietaria dei soggetti titolari dei diritti reali su tali beni.
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