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Direttiva PCM 26.11.2010

Indizione della «Giornata nazionale degli stati vegetativi». (G.U. 18.01.2011, n. 13)

Formula iniziale

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», ed in particolare l'art. 5, comma 2, lettera a);

Visto l'accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome del 7 maggio 1998, recante «Linee guida del Ministro della sanità per le attività di riabilitazione per l'organizzazione di un sistema integrato di assistenza, con l'obiettivo di fornire indirizzi per la organizzazione della rete dei servizi di riabilitazione e criteri generali per gli interventi di assistenza riabilitativa attivabili all'interno dei Livelli essenziali di assistenza (LEA);

Visto l'accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome del 4 aprile 2002 recante «Linee guida per l'organizzazione di un sistema integrato di assistenza ai pazienti traumatizzati con mielolesioni e/o cerebro lesioni» finalizzate a fornire indicazioni atte a garantire l'organizzazione di un adeguato percorso diagnostico-terapeutico-riabilitativo, un'indispensabile continuità terapeutica e una tempestiva presa in carico da parte delle strutture di riabilitazione sanitaria dei pazienti traumatizzati con mielolesioni e/o cerebrolesioni;

Visto il nuovo piano di indirizzo per la riabilitazione elaborato dal «Gruppo di lavoro sulla riabilitazione», insediato presso il Ministero della salute il 17 novembre 2009 con il compito di aggiornare, in collaborazione con le regioni, le linee guida previste dall'accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome del 7 maggio 1998, elaborate per le attività di riabilitazione;

Visti gli accordi tra il Governo, le regioni e le province autonome del 25 marzo 2009 e dell'8 luglio 2010, che individuano tra le linee progettuali, per l'utilizzo da parte delle regioni e delle province autonome delle risorse vincolate, ai sensi dell'art. 1, commi 34 e 34-bis dell

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