IperTesto Unico IperTesto Unico

Determinazione Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 18.11.2010, n. 8

Prime indicazioni sulla tracciabilità finanziaria ex articolo 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187. (G.U. 04.12.2010, n. 284)

IL CONSIGLIO

1. Premessa.

Il 7 settembre 2010 è entrato in vigore il «Piano straordinario contro le mafie, nonchè delega al Governo in materia di normativa antimafia», di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto 2010, n. 196. Successivamente, con decreto-legge n. 187 del 12 novembre 2010 sono state dettate disposizioni interpretative ed attuative concernenti la tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, al fine di prevenire infiltrazioni criminali, di cui all'art. 3 della citata legge. Quest'ultimo, al comma 1, come modificato dall'art. 7, comma 1, lettera a), n. 1 del decreto-legge n. 187/2010, stabilisce che «per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonchè i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonchè alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni». Il successivo comma 2 estende gli obblighi di tracciabilità anche ai pagamenti «destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonchè quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche», che devono essere esegui

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.