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C.M. Interno 16.11.2010, prot. n. 7589

Decreto Ministeriale 4.6.2010 recante modalità di svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana da parte dei richiedenti il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

In data 9 dicembre p.v. entrerà in vigore il decreto ministeriale in oggetto indicato che disciplina le modalità di svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana, al cui superamento e subordinato, ai sensi del comma 2 bis dell'art. 9 del Testo Unico sull'immigrazione, il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Non è necessario effettuare il test della lingua italiana, cosi come previsto dall'art. 4 - comma 1 nel caso in cui lo straniero sia in possesso di:

- attestati o titoli che certifichino la conoscenza della lingua italiana ad un livello non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue approvato dal Consiglio d'Europa, rilasciato dagli enti certificatori riconosciuti dal Ministero degli Affari Esteri e da quello dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca: Università degli Studi Roma Tre, Università per Stranieri di Perugia, Università per Stranieri di Siena, Società Dante Alighieri;

- titoli di studio o titoli professionali (diploma di scuola secondaria italiana di primo o secondo grado, oppure certificati di frequenza relativi a corsi universitari, master o dottorati);

- riconoscimento del livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 nell'ambito dei crediti maturati per l'accordo di integrazione;

- attestazione che l'ingresso in Italia e avvenuto ai sensi dell'art. 27, co. 1 - lett. a), c), d), q) - del T.U. sull'Immigrazione;

- certificazione, rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, nella quale sia dichiarato che lo straniero è affetto da gravi limitazioni alla capacita di apprendimento linguistico derivanti dall'età, da patologie o handicap.

Come noto, il predetto decreto attribuisce alle Prefetture U.T.G. le competenze relative alla ricezione delle richieste di svolgimento del test, alla convocazione della straniero presso le sedi individuate ai sensi dell'art. 6, all'iden

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