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C.M. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 25.11.2010, pot. n. 3428

Art. 31 della legge 4 novembre 2010, n. 183. Conciliazioni presso le Direzioni provinciali del lavoro. Prime istruzioni operative nella fase transitoria.

La legge 4 novembre 2010, n. 183 (cd. Collegato Lavoro), in vigore dal 24 novembre 2010, ha concluso dopo poco più di un decennio l'esperienza del tentativo obbligatorio di conciliazione presso le Direzioni provinciali del lavoro, avviato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.

Il tentativo di conciliazione, quindi, torna ad essere facoltativo. Permane la obbligatorietà del tentativo di conciliazione unicamente in relazione ai contratti certificati in base al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come espressamente previsto dal combinato disposto del secondo comma dell'articolo 31 della legge 183/2010 e del quarto comma dell'articolo 80 del decreto legislativo ora citato. In tali casi, peraltro, il tentativo di conciliazione dovrà essere svolto - nelle modalità descritte dall'art. 410 c.p.c. come novellato dal Collegato lavoro ed in conformità ai regolamenti delle commissioni di certificazione - presso la sede medesima che ha emanato il provvedimento di certificazione. Si deve ricordare, a tale riguardo, come, in questi casi, il tentativo sia obbligatorio non solo nei confronti delle parti che hanno sottoscritto il contratto certificato, ma anche - in ragione della efficacia giuridica della certificazione ai sensi dell'art. 79 d.lgs. n. 276/2003 - nei confronti dei terzi interessati (ad esempio gli enti amministrativi) che intendano agire in giudizio contro l'atto di certificazione. Secondo la nuova formulazione dell'art. 75 del d.lgs. n. 276/2003 la certificazione si estende non solo ai contratti di lavoro e di appalto (art. 84 d.lgs. n. 276/2003), bensì a tutti i contratti in cui sia dedotta - direttamente o indirettamente - una prestazione di lavoro. A titolo esemplificativo, potrà quindi essere certificato il contratto di somministrazione, vale a dire il contratto, di per sé di natura commerciale, tra una agenzia per il lavoro, come peraltro già affermato da questo Ministero nella risposta ad interpello n. 81/2009.

Il testo dell'a

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