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Sentenza Corte Suprema di Cassazione 09.03.2010, n. 5718.

Repubblica Italiana

In nome del popolo italiano

La Corte Suprema di Cassazione - Sezione Lavoro

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

...

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27441/2006 proposto da:

I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, ..., presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ..., giusta mandato in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

G.L., elettivamente domiciliato in Roma, ..., presso lo studio dell'avvocato ..., rappresentato e difeso dall'avvocato ..., giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 835/2006 della Corte D'Appello di Firenze, depositata il 06/06/2006 R.G.N. 1229/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/01/2010 dal Consigliere Dott. ...;

udito l'Avvocato ...;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ..., che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Con sentenza del 6 giugno 2006 la Corte d'appello di Firenze, in riforma della decisione di primo grado, dichiarava il diritto di G.L. a percepire l'indennità di malattia dal primo giorno di assenza - 3 novembre 2001 - fino ai dieci giorni successivi.

La Corte di merito riteneva che illegittimamente l'INPS aveva trattenuto l'indennità sul presupposto che il G. era risultato assente alla visita di controllo durante le fasce di reperibilità, poiché era rimasto accertato nel corso del giudizio che il lavoratore si era allontanato dal proprio domicilio per recarsi a fare visita alla propria madre, ricoverata in un centro specialistico di riabilitazione a seguito di un delicato intervento di cardiochirurgia; tale circostanza valeva ad integrare un giustificato motivo che rendeva legittima l'a

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