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Parere PCM 15.03.2010, prot. n. 12567

Decreto 18 dicembre 2009, n. 206. Quesito sull'obbligatorietà delle visite fiscali in caso di esenzione dalla reperibilità del dipendente.

Si fa riferimento alla lettera prot. n. 8088 del 1/02/2010 con la quale codesta Amministrazione chiede chiarimenti in merito all'obbligatorietà della richiesta di accertamento dello stato di malattia nei confronti dei dipendenti per i quali ricorre una delle circostanze di esenzione dall'obbligo di reperibilità di cui all'art. 2 del d.m. 18 dicembre 2009 n. 206. In particolare, nella menzionata lettera si chiede se l'Amministrazione, "nelle more dell'invio della relativa certificazione medica idonea a far ricomprendere l'episodio morboso nelle patologie riportate nel decreto, possa essere esonerata dall'obbligo di richiedere la visita fiscale, che potrebbe appunto risultare infruttuosa perché rivolta a soggetti esenti dall'obbligo di reperibilità ovvero debba procedere comunque per l'attivazione della suddetta visita fiscale sin dal primo giorno di malattia".

Nel merito si espongono le seguenti considerazioni.

Il comma 5, dell'art. 55 septies, del d.lgs. n. 165/2001, introdotto dal d.lgs. n. 150/2009, afferma che "l'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative". Come noto, questa norma era già contenuta nell'art. 71, comma 3, del d.l. n. 112/2008, convertito in L. n. 133/2008 e successivamente abrogato proprio dal d.lgs. n. 150/2009.

Chiarimenti sull'applicazione della prescrizione sono stati resi nelle Circolari n. 7 e 8 del 2008 e 1 del 2009 di questo Dipartimento, nelle quali, ribadendo l'obbligatorietà della richiesta di visita fiscale per l'amministrazione, è stato pure segnalato che la legge ha introdotto un elemento di flessibilità nella valutazione, consistente nella ricorrenza di "esigenze funzionali ed organizzative", tenendo conto anche della necessità di non causare ingiustificati aggravi di spesa per l'erario.

Il medesimo art. 55 septies, al comma 5, ha previsto che "le fasce

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