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Trattato 30.03.2010

Versione consolidata del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. (G.U. 30.03.2010, n. C 83/47 - Unione Europea)

Parte Sesta - Disposizioni istituzionali e finanziarie

Titolo I - Disposizioni istituzionali

Capo 1 - Le Istituzioni

Sezione 5 - La Corte di Giustizia dell'Unione Europea

Art. 277 -

(ex articolo 241 del TCE)

Nell'eventualità di una controversia che metta in causa un atto di portata generale adottato da un'istituzione, organo o organismo dell'Unione, ciascuna parte può, anche dopo lo spirare del termine previsto all'articolo 263, sesto comma, valersi dei motivi previsti all'articolo 263, secondo comma, per invocare dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea l'inapplicabilità dell'atto stesso.

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