Trattato 30.03.2010
Parte Sesta - Disposizioni istituzionali e finanziarie
Titolo I - Disposizioni istituzionali
Capo 1 - Le Istituzioni
Sezione 5 - La Corte di Giustizia dell'Unione Europea
La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi sulla legittimità di un atto adottato dal Consiglio europeo o dal Consiglio a norma dell'articolo 7 del trattato sull'Unione europea unicamente su domanda dello Stato membro oggetto di una constatazione del Consiglio europeo o del Consiglio e per quanto concerne il rispetto delle sole prescrizioni di carattere procedurale previste dal suddetto articolo.
La domanda deve essere formulata entro il termine di un mese a decorrere da detta constatazione. La Corte statuisce entro il termine di un mese a decorrere dalla data della domanda.
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