Trattato 30.03.2010
Parte Terza - Politiche e azioni interne dell'Unione
Titolo IV - Libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali
Capo 3 - I servizi
(ex articolo 53 del TCE)
Gli Stati membri si sforzano di procedere alla liberalizzazione dei servizi in misura superiore a quella obbligatoria in virtù delle direttive stabilite in applicazione dell'articolo 59, paragrafo 1, quando ciò sia loro consentito dalla situazione economica generale e dalla situazione del settore interessato.
La Commissione rivolge a tal fine raccomandazioni agli Stati membri interessati.
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