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Trattato 30.03.2010

Versione consolidata del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. (G.U. 30.03.2010, n. C 83/47 - Unione Europea)

Parte Seconda - Non discriminazione e cittadinanza dell'Unione

Art. 25 -

(ex articolo 22 del TCE)

La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale, ogni tre anni, in merito all'applicazione delle disposizioni della presente parte. Tale relazione tiene conto dello sviluppo dell'Unione.

Su questa base, lasciando impregiudicate le altre disposizioni dei trattati, il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa approvazione del Parlamento europeo, può adottare disposizioni intese a completare i diritti elencati all'articolo 20, paragrafo 2. Tali disposizioni entrano in vigore previa approvazione degli Stati membri, conformemente alle rispettive norme costituzionali.

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