D.M. Ministero degli affari esteri 09.03.2010
Formula iniziale
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO
ed
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Visto l'art. 39, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di seguito denominato «Testo unico», in materia di accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari;
Visto l'art. 39, comma 4, del Testo unico, che prevede la fissazione con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con i Ministri dell'interno e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, del numero di visti d'ingresso e permessi di soggiorno da rilasciare annualmente per l'accesso all'istruzione universitaria degli studenti stranieri residenti all'estero;
Visto l'art. 46 del regolamento di attuazione del Testo unico, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, di seguito denominato «Regolamento», sulle modalità per l'accesso ai corsi universitari per gli studenti stranieri residenti all'estero;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377 della legge 24 dicembre 2007, n. 244», e in particolare l'art. 1, comma 5;
Considerate le disponibilità comunicate dalle Università statali e non statali autorizzate al rilascio di titoli di studio aventi valore legale e dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica statali e non statali, abilitate al rilascio di titoli di studio aventi valore legale, per l'ammissione ai corsi universitari per l'anno accademico 2009-2010.
Sentite le competenti Commissioni parlamentari;
Decreta:
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