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Circolare PCM 19.03.2010, prot. n. 13731

Passaggio diretto di personale mediante procedure di mobilità tra amministrazioni diverse, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni. Applicazione dei limiti in materia di assunzioni e vincoli sulla spesa di personale.

Si fa riferimento alla nota n. CRI/CC/0005684 del 26 gennaio u.s. con cui codesto Ente comunica di aver indetto una procedura di mobilità volontaria esterna, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'assunzione di complessive 39 unità di personale da destinare prevalentemente alle sedi del Nord Italia che presentano maggiori carenze di personale, avendo adempiuto alle disposizioni in materia di riduzione degli assetti organizzativi e di dotazioni organiche previste dall'articolo 74 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133 ed in attuazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale approvato con ordinanza commissariale n. 27/08 del 27 novembre 2008 e della Direttiva del Commissario straordinario nazionale del 5 giugno 2009.

Al riguardo, codesto Ente chiede di conoscere l'orientamento di questo Dipartimento in relazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che, allo stato, regola, sotto l'aspetto dei riflessi finanziari, la mobilità di personale, anche tra amministrazioni appartenenti a comparti diversi. Il quesito è posto in considerazione del fatto che il personale partecipante alla procedura di mobilità di cui trattasi risulta essere dipendente prevalentemente da Regioni, Enti del Servizio sanitario nazionale ed Enti locali.

Occorre preliminarmente evidenziare, su questo tema, l'attualità della circolare n. 4/2008 del 18 aprile 2008 nella quale questo Dipartimento fornisce linee guida ed indirizzi in materia di mobilità ed a cui si rinvia per una disamina più ampia dell'istituto.

Ciò premesso, si reputa utile richiamare l'attenzione su alcuni punti essenziali.

Il legislatore, privilegia l'istituto della mobilità tanto sotto l'aspetto ordinamentale, quanto sotto l'aspetto finanziario.

L'art. 30, comma 2-bis, del d.lgs 30 marzo 2001, n. 165 non lascia dubbi circa il fatto che le procedure concorsuali debba

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