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Provvedimento Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 04.05.2010

Regolamento sulla istruttoria dei quesiti giuridici. (G.U. 17.05.2010, n. 113)

Art. 4 - Istruttoria

1. Nei casi ritenuti rilevanti ai sensi dell'art. 3, l'UAG - tramite il segretario generale - propone al presidente dell'Autorità l'apertura della istruttoria relativamente alla questione sottoposta.

2. In caso di accoglimento della proposta da parte del presidente, l'UAG predispone il relativo schema di parere, da sottoporre al Consiglio dell'Autorità secondo il seguente ordine di priorità:

a. richieste provenienti da associazioni di stazioni appaltanti, ordini professionali o associazioni di categoria di operatori economici, di rilevanza nazionale;

b. richieste provenienti da associazioni di stazioni appaltanti, ordini professionali o associazioni di categoria di operatori economici, di rilevanza locale, tenuto conto della loro rappresentatività;

c. richieste provenienti da singole stazioni appaltanti;

d. richieste provenienti da singoli operatori economici.

3. Delle decisioni del Consiglio viene data immediata comunicazione agli interessati da parte dell'UAG il quale ne curerà la contestuale tramissione all'Ufficio comunicazione per la pubblicazione nel Massimario dell'Autorità.

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