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CCNL coordinato 19.05.2010

Testo coordinato del CCNL 11.04.2006 (relativo al quadriennio normativo 2002 -2005) e del CCNL 19.05.2010 (relativo al quadriennio normativo 2006 - 2009, primo biennio economico 2006 - 2007 e secondo biennio 2008 - 2009).

Titolo IX - Trattamento economico (Titolo VIII CCNL 11 aprile 2006 e TITOLO VII ccnl 19.5.2010)

Art. 56 (art. 26 ccnl 19.5.2010) - Retribuzione di posizione

1. A valere sulle risorse che si rendono effettivamente disponibili ai sensi dell'art. 25, la retribuzione di posizione è definita, per ciascuna funzione dirigenziale, nell'ambito del 85% delle risorse complessive del fondo, entro i seguenti valori annui lordi da corrispondere per tredici mensilità: da un minimo di euro 3.166,68, che costituisce la parte fissa di cui all'art. 23, comma 3, ad un massimo di euro 34.195,96.

2. In sede di contrattazione integrativa regionale sono definiti i criteri per la determinazione della retribuzione di posizione, parte variabile, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 12 del CCNL dell'11-4-2006, come modificato dall'art. 6 del presente CCNL.

3. Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione devono essere integralmente utilizzate. Eventuali risorse che a consuntivo risultassero ancora disponibili sono utilizzate per la retribuzione di risultato secondo i criteri stabiliti in sede di contrattazione integrativa

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