CCNL coordinato 19.05.2010
Titolo IX - Trattamento economico (Titolo VIII CCNL 11 aprile 2006 e TITOLO VII ccnl 19.5.2010)
1. Lo stipendio tabellare previsto dall'art. 2 del CCNL dell'11/04/2006 (biennio economico 2004-2005) è incrementato dei seguenti importi mensili lordi, per tredici mensilità, con decorrenza dalle date sottoindicate: dal 01/04/2006 di euro 15,74; rideterminato dal 01/07/2006 in euro 26,24; rideterminato dal 01/01/2007 in euro 141,386.
2. Per effetto degli incrementi indicati al comma 1, il valore dello stipendio tabellare, a regime, è rideterminato in euro 41.968,00 annui lordi, comprensivi del rateo della tredicesima mensilità.
3. La retribuzione di posizione parte fissa di cui all'art. 5, comma 1, lett. a) del CCNL dell'11/4/2006 (biennio economico 2004-2005), è rideterminata a decorrere dall'1/1/2007 in euro3.166,68 annui lordi, comprensivi del rateo di tredicesima mensilità.
4. Gli incrementi di cui al comma 1 assorbono e comprendono gli importi erogati a titolo di indennità di vacanza contrattuale.
5. Al fine di non pregiudicare la perdita del potere di acquisto del trattamento economico fisso, gli incrementi di cui al presente articolo non concorrono al riassorbimento di quanto previsto dall'art. 58, comma 3 del CCNL dell'11/4/2006 (quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003).
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.