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CCNL coordinato 19.05.2010

Testo coordinato del CCNL 11.04.2006 (relativo al quadriennio normativo 2002 -2005) e del CCNL 19.05.2010 (relativo al quadriennio normativo 2006 - 2009, primo biennio economico 2006 - 2007 e secondo biennio 2008 - 2009).

Titolo VII (Titolo VII Ipotesi 19.5.2010) - Responsabilità disciplinare

Art. 41 undecies (art. 22 ccnl 19.5.2010) - Procedura di conciliazione non obbligatoria

1. L'autorità disciplinare competente ed il dirigente, in via conciliativa, possono procedere alla determinazione concordata della sanzione disciplinare, da applicare con esclusione dei casi per i quali la legge ed il contratto collettivo prevedono la sanzione del licenziamento, con o senza preavviso.

2. La sanzione concordemente determinata in esito alla procedura conciliativa di cui al comma 1 non può essere di specie diversa da quella prevista dalla legge o dal CCNL per l'infrazione per la quale si procede e non è soggetta ad impugnazione.

3. L'autorità disciplinare competente o il dirigente possono proporre all'altra parte l'attivazione della procedura conciliativa di cui al comma 1, che non ha natura obbligatoria, entro il termine dei tre giorni successivi alla audizione del dirigente per il contraddittorio a sua difesa, ai sensi dell'art. 55-bis, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001. Dalla data della proposta sono sospesi i termini del procedimento disciplinare, di cui all'art. 55-bis del d. lgs. n. 165/2001. La proposta dell'autorità disciplinare o del dirigente e tutti gli altri atti della procedura sono comunicati all'altra parte con le modalità dell'art. 55-bis, comma 5, del d. lgs. n. 165/2001.

4. La proposta di attivazione deve contenere la sommaria prospettazione dei fatti e delle risultanze del contraddittorio e la proposta in ordine alla misura della sanzione ritenuta applicabile. La mancata formulazione della proposta entro il termine di cui al co. 3 comporta la decadenza dalla facoltà delle parti di attivare

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