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CCNL coordinato 19.05.2010

Testo coordinato del CCNL 11.04.2006 (relativo al quadriennio normativo 2002 -2005) e del CCNL 19.05.2010 (relativo al quadriennio normativo 2006 - 2009, primo biennio economico 2006 - 2007 e secondo biennio 2008 - 2009).

Titolo III - Rapporto di lavoro

Art. 11 - Conferimento dell'incarico (modificato dall'art 28 comma 1 del ccnl 19.5.2010)

1. Ciascun dirigente ha diritto al conferimento di un incarico in assenza di provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 165/2001.

2. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato; l'affidamento e l'avvicendamento degli incarichi, per le tipologie previste dalle norme vigenti, avvengono nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n.165/2001.

3. Il procedimento di definizione e di conferimento dell'incarico deve precisare, contestualmente o attraverso il richiamo delle direttive emanate dall'organo di vertice, la natura, l'oggetto, i programmi da realizzare e gli obiettivi da conseguire in coerenza con il POF della specifica Istituzione, sentito anche il dirigente, i tempi di loro attuazione, le risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione, la durata dell'incarico ed il trattamento economico complessivo.

4. L'incarico è conferito dal Direttore scolastico regionale nell'ambito della dotazione dei rispettivi ruoli regionali della dirigenza con le modalità e alle condizioni previste dal D.lgs. n.165/2001. Ai dirigenti scolastici utilizzati presso l'Amministrazione centrale e regionale gli incarichi sono conferiti dai responsabili dei relativi Uffici. Esso ha la durata minima di tre anni e massima di cinque, decorrendo comunque dall'inizio dell'anno scolastico o accademico. In via eccezionale l'incarico o il rinnovo può essere di durata inferiore a tre anni nel caso di collocamento a riposo del dirigente in data antecedente ai predetti tre anni.

Nei casi di incarichi di studio, di ricerca, ispettivi o di incarico presso l'Amministrazione c

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