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CCNL 19.05.2010

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 19 maggio 2010 per il personale dirigente dell'area V quadriennio normativo 2006-2009 e primo biennio economico 2006-2007. (G.U. 04.08.2010, n. 180)

Titolo VI - Responsabilità disciplinare

Art. 18 - Sospensione cautelare in caso di procedimento penale

1. Il dirigente colpito da misura restrittiva della libertà personale è obbligatoriamente sospeso dal servizio, con sospensione dell'incarico dirigenziale conferito e privazione della retribuzione, per tutta la durata dello stato di restrizione della libertà, salva la facoltà dell'amministrazione di procedere direttamente ai sensi dell'art. 16, comma 10. 1

2. Il dirigente può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione e con sospensione dall'incarico anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, qualora l'amministrazione disponga, ai sensi dell'art. 55-ter, comma 1, del d. lgs. n. 165/2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale.

3. Resta fermo l'obbligo di sospensione del dirigente in presenza dei casi già previsti dagli artt. 58, comma 1, lett. a) e b), limitatamente all'art. 316 del codice penale, lett. c), d) ed e), e 59, comma 1, lett. a), limitatamente ai delitti già indicati nell'art. 58 comma 1, lett. a) e all'art. 316 del codice penale, lett. b), e c), del d. lgs. n. 267/2000. E' fatta salva l'applicazione dell'art. 16, comma 10, qualora l'amministrazione non disponga, ai sensi dell'art. 55-ter, comma 1, del d. lgs. n. 165/2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale.

4. Nel caso dei delitti previsti all'art. 3, comma 1, della legge n. 97/2001, trova applicazione la disciplina

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