CCNL 19.05.2010
Titolo VI - Responsabilità disciplinare
1. Le violazioni, da parte dei dirigenti, degli obblighi di cui all'art. 14, secondo la gravità dell'infrazione ed in relazione a quanto previsto dall'art. 16 (codice disciplinare), previo procedimento disciplinare, danno luogo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
a) sanzione pecuniaria da un minimo di euro 150,00 ad un massimo di euro 350,00;
b) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, secondo le previsioni del successivo art. 16 (codice disciplinare);
c) licenziamento con preavviso;
d) licenziamento senza preavviso.
2. Per l'individuazione dell'autorità disciplinare competente per i procedimenti disciplinari della dirigenza e per le forme ed i termini del procedimenti disciplinare trovano applicazione le previsioni dell'art. 55-bis del d. lgs. n. 165/2001.
3. Non può tenersi conto, ai fini di altro procedimento disciplinare, delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.
4. I provvedimenti di cui al presente articolo non sollevano il dirigente dalle eventuali responsabilità di altro genere nelle quali egli sia incorso, compresa la responsabilità dirigenziale, che verrà accertata nelle forme previste dal sistema di valutazione.
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