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CCNL 19.05.2010

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 19 maggio 2010 per il personale dirigente dell'area V quadriennio normativo 2006-2009 e primo biennio economico 2006-2007. (G.U. 04.08.2010, n. 180)

Titolo V - Estinzione del rapporto di lavoro

Art. 12 - Cessazione del rapporto di lavoro e obbligo delle parti

1. La risoluzione del rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di età avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista ed opera dall'inizio dell'anno scolastico o accademico successivo al compimento del 65° anno di età La risoluzione del rapporto è comunque comunicata per iscritto dall'Amministrazione. In tutti i casi in cui il dirigente abbia diritto, ai sensi della normativa vigente, a chiedere la permanenza in servizio oltre il 65° anno di età, la relativa istanza deve essere prodotta entro il 31 dicembre precedente il collocamento in pensione per compimento del 65° anno di età.

2. La pensione di anzianità è disciplinata dalla normativa vigente in materia. Nei casi di pensionamento per anzianità, la relativa istanza deve essere presentata entro il 28 febbraio dell'anno scolastico precedente a quello del pensionamento stesso.

3. Nel caso di recesso del dirigente, questi deve darne comunicazione scritta all'Amministrazione rispettando i termini di preavviso.

4. Il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso, nei confronti del dirigente che, salvo casi di comprovato impedimento, decorsi quindici giorni di ingiustificata assenza non si presenti in servizio.

5. Il presente articolo sostituisce l'art. 28 del CCNL 11/4/2006.

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