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Parere PCM 22.07.2010, prot. n. 34439

Impugnazione sanzioni disciplinari. Applicabilità art. 7, commi 6 e 7, L. n. 300 del 1970 alle controversie relative al lavoro pubblico.

Si fa riferimento alla lettera del 18 giugno 2010, prot. 15/VII/13681/14.01.12, con la quale codesta Direzione ha chiesto l'avviso del Dipartimento della funzione pubblica circa l'applicabilità alle controversie inerenti le sanzioni disciplinari irrogate nei confronti dei pubblici dipendenti della procedura prevista nell'art. 7, commi 6 e 7, delle Statuto dei lavoratori, l. n. 300 del 1970, a seguito dell'entrata in vigore della riforma operata con il d.lgs. n. 150 del 2009.

In proposito, si espongono le seguenti considerazioni.

Come noto, il d.lgs. n. 150 del 2009, approvato in attuazione della delega contenuta nella l. n. 15 del 2009, ha introdotto rilevanti novità nella materia disciplinare relativa ai pubblici dipendenti novellando il d.lgs. n. 165 del 2001. In particolare, l'art. 68 del d.lgs. n. 150 ha sostituito l'art. 55 del d.lgs. n. 165 del 2001; l'art. 69 ha introdotto nel corpo del medesimo decreto i nuovi artt. da 55 bis a 55 sexies, mentre l'art. 72 ha abrogato l'art. 56.

La riforma ha riguardato anche la disciplina delle procedure conciliative precontenziose e delle impugnazioni delle sanzioni.

Per quanto riguarda il primo aspetto, il nuovo art. 55 ha sostituito la disciplina del c.d. patteggiamento di cui al previgente art. 55 comma 6 con la possibilità per la contrattazione collettiva di disciplinare procedure di conciliazione non obbligatoria, con il vincolo dell'esclusione delle ipotesi per le quali è prevista la sanzione del licenziamento. La norma stabilisce inoltre che la sanzione concordemente determinata all'esito della procedura non può essere di specie diversa da quella prevista dalla legge o dal contratto per l'infrazione per la quale si procede e che la sanzione stessa non è soggetta ad impugnazione.

In ordine alla disciplina delle impugnazioni, il vigente art. 55 comma 3 stabilisce che " La contrattazione collettiva non può istituire procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari. ".

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