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Ordinanza Tribunale civile di Pesaro 19.07.2010

Ricorso ex art. 28, l. 300/1970.

Repubblica Italiana

Tribunale civile di Pesaro

In persona del Giudice del lavoro dott. Maurizio Paganelli, ha emesso la seguente

ORDINANZA

nella causa iscritta al n°868 del Registro generale degli affari contenziosi civili, anno 2010, in corso

Tra

F.P. C.G.I.L., in persona del presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Virgilio Quagliato, giusta procura a margine del ricorso introduttivo. RICORRENTE

Contro

Comune di Pergola, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Pierelli, giusta procura in calce al ricorso notificato. RESISTENTE

OGGETTO: ricorso ex art. 28, l. 300/1970.

OSSERVATO IN FATTO E DIRITTO

L'organizzazione sindacale ricorrente deduce l'antisindacalità della disposizione di servizio con la quale il comune di pergola, in data 29.06.2010, assegnava a quattro educatrici sociali le mansioni meglio descritte in ricorso.

La ricorrente comunicava al Comune che la disposizione ledeva le sue prerogative sindacali in materia di concertazione.

Il Comune di Pergola rispondeva affermando la piena legittimità del suo comportamento, poiché il d.lgs. 150/2009 (cd. Riforma Brunetta), aveva sottratto tutta la materia della gestione del rapporto di lavoro a forme partecipative quali la concertazione e la contrattazione, fatta salva l'eventuale informazione ai sindacati.

Il sindacato ricorrente contesta la posizione del Comune poiché, in forza dell'art. 65 del dlgs. 150/2009, i contratti collettivi nazionali manterrebbero efficacia fino alla prevista scadenza e le norme del decreto Brunetta si applicherebbero alla tornata successiva a quella in corso.

Il ricorso va accolto.

Il Comune di Pergola propone le seguenti eccezioni.

In primo luogo il resistente rileva che l'art. 5 del d. lgs. 165/2001 come novellato dalla riforma Brunetta, ha attribuito al dirigente l'esclusiva responsabilità della gestione de

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