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Legge 29.07.2010, n. 120

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. (G.U. 29.07.2010, n. 175 - S.O. n. 171)

Capo I - Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

Art. 5 - Modifiche agli articoli 15, 23 e 24 nonchè abrogazione dell'articolo 34-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di decoro delle strade, di pubblicità sulle strade e sui veicoli e di pertinenze delle strade

1. All'articolo 15 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera le parole: «gettare o» sono soppresse;

2) dopo la lettera f) è inserita la seguente:

«f-bis) insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1, lettera f-bis), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 400»;

c) al comma 4, le parole: «ai commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 2, 3 e 3-bis».

2. All'articolo 23 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole: «limitatamente alle strade di tipo E) ed F), per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto di quanto previsto dal comma 1»;

b) al comma 7, nel terzo periodo, la parola: «cartelli» è sostituita dalla seguente: «segnali» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Sono inoltre consentiti, purchè autorizzati dall'ente proprietario della strada, nei limiti e alle condizioni stabiliti con il decreto di cui al periodo precedente, cartelli di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti d'interesse turistico e culturale e cartelli indicanti servizi di pubblico interesse. Con il decreto d

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