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Legge 29.07.2010, n. 120

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. (G.U. 29.07.2010, n. 175 - S.O. n. 171)

Capo I - Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

Art. 33 - Modifiche agli articoli 186 e 187 e introduzione dell'articolo 186-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida sotto l'influenza dell'alcool e in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti, nonchè di guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni per i neo patentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose

1. All'articolo 186 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) alla lettera a), le parole da: «con l'ammenda» fino a: «del reato» sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento della violazione»;

2) alla lettera c), le parole da: «da tre mesi» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della p

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