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Legge 29.07.2010, n. 120

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. (G.U. 29.07.2010, n. 175 - S.O. n. 171)

Capo I - Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

Art. 17 - Modifiche all'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori

1. Al comma 11-bis dell'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, la parola: «finale» è soppressa;

b) al sesto periodo, le parole: «La prova finale dei corsi» sono sostituite dalle seguenti: «La prova di verifica dei corsi»;

c) dopo il sesto periodo sono inseriti i seguenti: «Nell'ambito dei corsi di cui al primo e al terzo periodo è svolta una lezione teorica di almeno un'ora, volta all'acquisizione di elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza. Ai fini del conseguimento del certificato di cui al comma 1-bis, gli aspiranti che hanno superato l'esame di cui al secondo periodo o la prova di cui al sesto periodo sono tenuti a superare, previa idonea attività di formazione, una prova pratica di guida del ciclomotore».

2. Le disposizioni di cui al comma 1, limitatamente al superamento di una prova pratica di guida del ciclomotore, si applicano a decorrere dal 19 gennaio 2011.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di svolgimento della lezione teorica sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza e della prova pratica, nonchè della relativa attività di formazione, di cui al comma 11-bis dell'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, c

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