Decreto P.C.M. 28.07.2010
Dall'obbligo di identificazione di cui all'art. 55-novies, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dall'art. 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono esclusi:
a) i dipendenti del Ministero degli affari esteri individuati con provvedimento adottato dal direttore generale competente nell'ambito del personale in servizio all'estero, nelle sedi caratterizzate da particolari rischi connessi alla specifica situazione ambientale;
b) i dipendenti dell'Agenzia delle dogane che svolgono attività di polizia giudiziaria su delega dell'autorità competente;
c) il personale dell'Agenzia delle dogane assegnato all'ufficio centrale antifrode e agli uffici antifrode delle strutture territoriali, ad eccezione dei dirigenti, del personale in servizio presso la segreteria e dei funzionari preposti alla trattazione delle domande di tutela dei diritti di proprietà intellettuale;
d) il personale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno impiegato negli uffici di polizia, qualora svolga la propria attività congiuntamente ad operatori di polizia e in settori a contatto con il pubblico.
Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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