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D.M. Ministero del lavoro e delle politiche sociali 06.07.2010, n. 167

Regolamento recante disciplina dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18. (G.U. 08.10.2010, n. 236)

Formula iniziale

Entrata in vigore del provvedimento: 23/10/2010

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE

Vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006;

Vista la legge 3 marzo 2009, n. 18, ed in particolare l'articolo 3, comma 3, il quale prevede che il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, disciplina la composizione, l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente l'istituzione del Ministero della salute e l'incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi nell'adunanza di sezione del 26 aprile 2010;

Ritenuto di recepire le osservazioni formulate dal Consiglio di Stato nel suddetto parere e di discostarsene unicamente con riferimento alla non espunzione dell'articolo 7 il quale, in assenza di esplicita previsione nell'articolo 3, comma 4, della legge 3 marzo 2009, n. 18, individua nella data di entrata in vigore del presen

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