D.M. Ministero del lavoro e delle politiche sociali 06.07.2010, n. 167
1. Ai fini della predisposizione del programma di azione biennale di cui all'articolo 3, comma 5, lettera b), della legge 3 marzo 2009, n. 18, le amministrazioni centrali dello Stato, le regioni e gli enti locali si coordinano con l'Osservatorio affinchè venga adottata ogni misura volta a qualificare l'impegno finanziario per perseguire le priorità e le azioni previste dal programma stesso.
2. Il programma di azione biennale è adottato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata, che si esprime entro trenta giorni, e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
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