Decreto legislativo 02.07.2010, n. 104
Libro primo - Disposizioni generali
Titolo IV - Pronunce giurisdizionali
1. Il giudice pronuncia:
a) sentenza quando definisce in tutto o in parte il giudizio;
b) ordinanza quando assume misure cautelari o interlocutorie, ovvero decide sulla competenza;
c) decreto nei casi previsti dalla legge.
2. Le sentenze di primo grado sono esecutive.
3. Le ordinanze e i decreti, se non pronunciati in udienza o in camera di consiglio e inseriti nel relativo verbale, sono comunicati alle parti dalla segreteria nel termine di cui all'articolo 89, comma 3.
4. L'ordinanza che dichiara l'incompetenza indica in ogni caso il giudice competente.
La rubrica dell'articolo è stata così modificata dall'art. 1, comma 1, del d.lgs. 15 novembre 2011, n. 195, in vigore dall'8.12.2011.
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