IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto legislativo 02.07.2010, n. 104

Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo (Codice del processo amministrativo). (G.U. 07.07.2010, n. 156 - S.O. n. 148)

Libro primo - Disposizioni generali

Titolo I - Principi e organi della giurisdizione amministrativa

Capo III - Giurisdizione amministrativa

Art. 8 - Cognizione incidentale e questioni pregiudiziali

1. Il giudice amministrativo nelle materie in cui non ha giurisdizione esclusiva conosce, senza efficacia di giudicato, di tutte le questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti, la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale.

2. Restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria le questioni pregiudiziali concernenti lo stato e la capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio, e la risoluzione dell'incidente di falso. 3

3

La Corte costituzionale, con sentenza n. 304 del 5 ottobre - 11 novembre 2011, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, nonchè degli articoli 77, 126, 127, 128, 129, 130 e 131 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, relativamente alla riserva di giurisdizione ordinaria in materia di falso.

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.