Decreto legislativo 02.07.2010, n. 104
Libro primo - Disposizioni generali
Titolo I - Principi e organi della giurisdizione amministrativa
Capo III - Giurisdizione amministrativa
1. Il giudice amministrativo nelle materie in cui non ha giurisdizione esclusiva conosce, senza efficacia di giudicato, di tutte le questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti, la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale.
2. Restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria le questioni pregiudiziali concernenti lo stato e la capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio, e la risoluzione dell'incidente di falso. 3
La Corte costituzionale, con sentenza n. 304 del 5 ottobre - 11 novembre 2011, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, nonchè degli articoli 77, 126, 127, 128, 129, 130 e 131 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, relativamente alla riserva di giurisdizione ordinaria in materia di falso.
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