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Decreto legislativo 02.07.2010, n. 104

Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo (Codice del processo amministrativo). (G.U. 07.07.2010, n. 156 - S.O. n. 148)

Libro primo - Disposizioni generali

Titolo I - Principi e organi della giurisdizione amministrativa

Capo III - Giurisdizione amministrativa

Art. 10 - Regolamento preventivo di giurisdizione

1. Nel giudizio davanti ai tribunali amministrativi regionali è ammesso il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione previsto dall'articolo 41 del codice di procedura civile. Si applica il primo comma dell'articolo 367 dello stesso codice.

2. Nel giudizio sospeso possono essere chieste misure cautelari, ma il giudice non può disporle se non ritiene sussistente la propria giurisdizione.

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