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Decreto Tribunale di Salerno 18.07.2010.

Decreto 18 luglio 2010

Tribunale di Salerno

il giudice del lavoro - Maria Loredana Viva

nel procedimento n. 4308/2010

ricorso ex art. 28 L. n. 300/1970

TRA

CGIL F.P. - UIL FPL e CISL FPS - Segreterie Provinciali

in persona dei rispettivi segretari p.t.

rappresentate e difese dagli avv.ti G. Alati, F. Turullo e A. Marino

E

Comune di Bellizzi

In persona del Sindaco p.t.

Rappresentato e difeso dall'avv. C. Volpe

Pronuncia il seguente

decreto

Le Segreterie Provinciali ricorrenti denunciano l'antisindacalità della condotta dell'amministrazione comunale che con delibera G.M. n 186 del 26.11.2009 od oggetto "Contratto collettivo decentrato integrativo - determinazione modalità di utilizzo delle risorse decentrate anno 2009", decideva di non approvare l'intesa sul contratto decentrato operativo parte economica per il suddetto anno; che intervenivano vari incontri sindacali nel corso dei quali le OO.SS. ricorrenti manifestavano l'ingiustificata riduzione del fondo salario accessorio per l'anno 2009, considerando che lo spesa del personale per l'anno 2009 risultava inferiore a quella sostenuta nel 2008. La predetta riduzione era lesiva dei diritti dei dipendenti. Con note del 17.3.2010 e 23.3.2010 chiedevano la convocazione della delegazione trattante al fine di definire la giusta rideterminazione del fondo salario accessorio anno 2009/2010, senza giungere ad un accordo ed ad una sottoscrizione del contratto collettivo decentrato.

La Giunta Comunale con deliberazione n. 84 del 22.4.2010, preso atto del mancato accordo disponeva per l'applicazione dell'art. 54, comma 3 ter, del d.lgs n. 150/2009.

Le OO.SS. lamentano con il ricorso de quo che tale comportamento integra gli estremi della condotta antisindacale in quanto diretta ad impedire l'esercizio dell'attività sindacale sul luogo di lavoro per erronea interpretazione di legge nonché del principio tempus

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