Regolamento INPDAP 17.06.2010
Titolo II - Erogazione e gestione del contratto di mutuo
Capo II - Gestione del contratto di mutuo
1. È consentita la rinegoziazione del mutuo relativamente al capitale residuo, entro i limiti temporali previsti dall'articolo 7, comma 1, nei seguenti casi:
a) grave malattia del mutuatario (o del coniuge, se titolare di reddito), che ne abbia ridotto la capacità economica a seguito di aspettativa senza assegni o riduzione della retribuzione;
b) decesso del mutuatario.
2. La richiesta di rinegoziazione va rivolta al competente Ufficio Provinciale o Territoriale INPDAP, il quale provvede, con apposita determinazione, informandone la relativa Direzione Regionale e la Direzione Centrale Credito Investimenti e Patrimonio.
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