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Regolamento INPDAP 17.06.2010

Regolamento per l'erogazione di mutui ipotecari agli iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali istituita presso l'I.N.P.D.A.P..

Titolo II - Erogazione e gestione del contratto di mutuo

Capo I - Procedimento di erogazione del mutuo

Art. 17 - Garanzia: polizza assicurativa

1. A garanzia del mutuo, l'iscritto deve stipulare una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile nei confronti dei terzi, per un importo minimo assicurato di euro. 1.000.000. Tale polizza deve coprire altresì i rischi di incendio, fulmine e scoppi in genere, con la previsione di liquidazione del danno a favore dell'INPDAP limitatamente al residuo debito, a prima richiesta e senza eccezioni.

2. Il valore dell'immobile da dichiarare ai fini della copertura assicurativa è quello di perizia.

3. La polizza assicurativa deve essere stipulata con pagamento anticipato del premio, per tutta la durata del mutuo oppure per un decennio, con obbligo di rinnovo fino al termine dell'ammortamento. Nell'eventualità da ultimo contemplata l'iscritto è tenuto a produrre all'INPDAP i successivi rinnovi, pena la risoluzione del contratto.

4. L'iscritto è tenuto a comunicare all'Ufficio Provinciale o Territoriale INPDAP l'avvenuto esercizio della facoltà di recesso dal contratto di assicurazione, previsto dall'articolo 5, comma 4, della legge 40/2007 ed è altresì tenuto, pena la risoluzione del contratto di mutuo, ad effettuare il rinnovo del contratto di assicurazione, presso la stessa o altra compagnia di assicurazione, alle condizioni economiche ritenute più vantaggiose.

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