Regolamento INPDAP 17.06.2010
Titolo I - Principi generali
1. L'iscritto che ha già beneficiato di un mutuo ipotecario, per sé o per il coniuge, può fruire di un nuovo finanziamento solo se siano trascorsi almeno cinque anni dalla precedente erogazione e abbia provveduto alla totale estinzione del precedente mutuo. Si deroga a tale disposizione nel caso di intervenuto divorzio e di assegnazione all'ex coniuge dell'immobile precedentemente acquistato, fermo restando l'acquisizione di una nuova residenza da almeno un anno rispetto alla data della domanda.
2. Il termine di cui al precedente comma è ridotto a due anni per il personale trasferito d'ufficio ad una sede di lavoro ubicata in altra provincia.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.