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Regolamento INPDAP 17.06.2010

Regolamento per l'erogazione di mutui ipotecari agli iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali istituita presso l'I.N.P.D.A.P..

Titolo I - Principi generali

Art. 9 - Nuovo finanziamento

1. L'iscritto che ha già beneficiato di un mutuo ipotecario, per sé o per il coniuge, può fruire di un nuovo finanziamento solo se siano trascorsi almeno cinque anni dalla precedente erogazione e abbia provveduto alla totale estinzione del precedente mutuo. Si deroga a tale disposizione nel caso di intervenuto divorzio e di assegnazione all'ex coniuge dell'immobile precedentemente acquistato, fermo restando l'acquisizione di una nuova residenza da almeno un anno rispetto alla data della domanda.

2. Il termine di cui al precedente comma è ridotto a due anni per il personale trasferito d'ufficio ad una sede di lavoro ubicata in altra provincia.

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