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Regolamento INPDAP 17.06.2010

Regolamento per l'erogazione di prestiti agli iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali istituita presso l'INPDAP.

Parte terza - Ricorsi. Entrata in vigore

Art. 30 - Ricorsi

1. Avverso i provvedimenti adottati in applicazione del presente regolamento è ammesso ricorso da presentare alla Direzione Regionale INPDAP competente per territorio entro 30 giorni dall'adozione del provvedimento impugnato. Il ricorso contro gli atti adottati dagli Uffici Provinciali di Trento e di Bolzano, va presentato al Direttore Generale.

2. Tali ricorsi sono decisi nel termine di 30 giorni dalla presentazione.

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