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Nota divulgativa INPDAP 11.06.2010, prot. n. 7627

D.L. 31 maggio 2010, n. 78 - Articolo 12 - Interventi in materia previdenziale.

Nel Supplemento ordinario n. 114 della Gazzetta ufficiale n. 125 del 31 maggio 2010 è stato pubblicato, entrando in vigore in pari data, il decreto legge riportato in oggetto il quale, all'articolo 12, apporta alcune modifiche in materia previdenziale. In attesa della conversione in legge e della conseguente Circolare che l'Istituto emanerà al riguardo, si ritiene utile fornire le prime informazioni in merito alle novità introdotte in materia previdenziale dal suddetto decreto.

1. Disposizioni in materia pensionistica

Un primo intervento riguarda l'introduzione, ai commi 1 e 2 dell'articolo in oggetto, di un'unica finestra mobile per l'accesso al pensionamento sia di vecchiaia (con 65 anni di età per gli uomini e l'età di cui all'articolo 22-ter comma 1 del DL n. 78/2009 convertito con modificazioni con legge 102/2009, per le donne) che di anzianità di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 243/2004, prevedendo il diritto alla decorrenza del trattamento decorsi dodici mesi dalla maturazione dei requisiti previsti per il lavoratori dipendenti.

La nuova disposizione in materia di decorrenza dei trattamenti si applica ai soggetti che maturano i requisiti minimi per l'accesso al pensionamento a decorrere dall'anno 2011; di conseguenza, nei confronti del personale che acquisisce i requisiti contributivi e anagrafici (ovvero l'anzianità contributiva pari ad almeno 40 anni) previsti per la pensione di anzianità o di vecchiaia entro il 31 dicembre 2010, continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di decorrenze previste rispettivamente dall'articolo 6, lettera c) della legge 243/2004 (accesso al 1° gennaio o 1° luglio dell'anno successivo alla maturazione dei requisiti) e dall'articolo 1, comma 5, lettere a) e b) della legge n. 247/2007 (4 finestre di accesso in relazione al trimestre di maturazione dei requisiti).

Nei confronti del personale del comparto scuola sono confermate le disposizioni di cui all'articolo 59,

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