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Legge 04.06.2010, n. 96

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009. (G.U. 25.06.2010, n. 146 - S.O.)

Capo III - Disposizioni occorrenti per dare attuazione a decisioni quadro adottate nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale

Art. 55 - Modifiche all'articolo 52 della legge 7 luglio 2009, n. 88

1. All'articolo 52, comma 1, della legge 7 luglio 2009, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'alinea è sostituito dal seguente:

"1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 49, comma 1, lettera c), il Governo segue i principi e criteri direttivi generali di cui agli articoli 2 e 49, nonché i seguenti principi e criteri direttivi specifici:";

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) introdurre una o più disposizioni in base alle quali prevedere la possibilità per l'autorità giudiziaria italiana di riconoscere, ai fini della sua esecuzione nello Stato, una sentenza penale di condanna trasmessa, unitamente a un certificato conforme al modello allegato alla decisione quadro, dall'autorità competente di un altro Stato membro dell'Unione europea, alle seguenti condizioni:

1) che il reato per il quale la persona è stata condannata sia punito nello Stato di emissione con una pena detentiva della durata massima non inferiore a tre anni, sola o congiunta a una pena pecuniaria, e sia riconducibile a una delle ipotesi elencate nell'articolo 7 della decisione quadro, indipendentemente dalla doppia incriminazione;

2) che, fuori dalle ipotesi elencate nell'articolo 7 della decisione quadro, il fatto per il quale la persona è stata condannata nello Stato membro di emissione costituisca reato anche ai sensi della legge italiana, indipendentemente dagli elementi costitutivi del reato e dalla sua qualificazione giuridica;

3) che la durata e la natura della pena inflitta nello Stato di emissione siano compatib

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