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Legge 04.06.2010, n. 96

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009. (G.U. 25.06.2010, n. 146 - S.O.)

Capo II - Disposizioni particolari di adempimento e principi e criteri direttivi specifici di delega legislativa

Art. 31 - Modifiche alla legge 7 luglio 2009, n. 88, e alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, è sostituita dalla seguente:

"a) preservare e promuovere l'elevato livello qualitativo e di riconoscibilità dei vini a denominazione di origine e indicazione geografica, anche attraverso interventi di valorizzazione e diffusione della tradizione e delle produzioni enologiche dei siti italiani UNESCO, di cui all'articolo 4 della legge 20 febbraio 2006, n. 77, e successive modificazioni".

2. Per i fini di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, come sostituita dal comma 1 del presente articolo, alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) al comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"d-bis) alla valorizzazione e alla diffusione del patrimonio enologico caratterizzante il sito, nell'ambito della promozione del complessivo patrimonio tradizionale enogastronomico e agro-silvo-pastorale";

2) al comma 2, dopo le parole: "d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio" sono inserite le seguenti: "e del mare, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali";

b) all'articolo 5, comma 3, le parole: "Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio designa" sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali designano ciascuno".

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