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Legge 04.06.2010, n. 96

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009. (G.U. 25.06.2010, n. 146 - S.O.)

Capo II - Disposizioni particolari di adempimento e principi e criteri direttivi specifici di delega legislativa

Art. 14 - Disposizioni sanzionatorie in materia di violazioni commesse nell'ambito del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale - FEASR

1. All'articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1986, n. 898, e successive modificazioni, al primo periodo, dopo le parole: "commi 1 e 2 dell'articolo 2", sono inserite le seguenti: ", nell'ambito di applicazione delle misure finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA)," ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nell'ambito di applicazione delle misure finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), indipendentemente dalla sanzione penale, per il fatto indicato nei commi 1 e 2 dell'articolo 2 il percettore è tenuto alla restituzione dell'indebito nonché, nel caso in cui lo stesso sia superiore a 150 euro, anche al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura minima di 150 euro e massima di 150.000 euro, calcolata in percentuale sulla somma indebitamente percepita, secondo i seguenti scaglioni:

a) 30 per cento per indebiti uguali o inferiori al 10 per cento di quanto percepito;

b) 50 per cento per la parte di indebito superiore al 10 per cento e fino al 30 per cento di quanto percepito;

c) 70 per cento per la parte di indebito superiore al 30 per cento e fino al 50 per cento di quanto percepito;

d) 100 per cento per la parte di indebito superiore al 50 per cento di quanto percepito.".

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