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Ordinanza Corte Suprema di Cassazione 19.01.2010, n. 823.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

...

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19480/2008 proposto da:

C.N., elettivamente domiciliato in ..., presso lo studio dell'avvocato ..., che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ... e ... giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI MILANO, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO;

- intimati -

avverso il decreto R.G.V.G. 163/08 della CORTE D'APPELLO di MILANO, del 15/5/08, depositato il 29/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 10/11/2009 dal Consigliere Relatore Dott. .... È presente il P.G. in persona del Dott. ....

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La relazione depositata ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c, dal Consigliere relatore è del seguente tenore: " C.N.

chiede, per tre motivi, la cassazione del decreto reso pubblico il 29 maggio 2008, con cui la Corte d'appello di Milano, in accoglimento del reclamo proposto dal Procuratore della Repubblica presso il locale Tribunale per i minorenni, ha revocato il decreto 18 febbraio 2008 con il quale detto giudice

Lo aveva autorizzato a prolungare la sua permanenza in (OMISSIS) D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 31, essendo padre di due minori.

Non vi è difesa dell'intimato ufficio.

Osserva:

Il primo motivo non è una censura, ma una premessa di rito:

l'ammissibilità del ricorso ex art. 111 Cost..

Il secondo è il terzo motivo propongono la stessa questione, traguardata sotto il profilo ora della violazione di legge (D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 31), ora del vizio di motivazione. Ad avviso della difesa del ricorrente, la interpretazione restrittiva data dalla Corte d

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