Ordinanza Corte Suprema di Cassazione 19.01.2010, n. 823.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
...
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19480/2008 proposto da:
C.N., elettivamente domiciliato in ..., presso lo studio dell'avvocato ..., che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ... e ... giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI MILANO, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO;
- intimati -
avverso il decreto R.G.V.G. 163/08 della CORTE D'APPELLO di MILANO, del 15/5/08, depositato il 29/05/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 10/11/2009 dal Consigliere Relatore Dott. .... È presente il P.G. in persona del Dott. ....
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
La relazione depositata ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c, dal Consigliere relatore è del seguente tenore: " C.N.
chiede, per tre motivi, la cassazione del decreto reso pubblico il 29 maggio 2008, con cui la Corte d'appello di Milano, in accoglimento del reclamo proposto dal Procuratore della Repubblica presso il locale Tribunale per i minorenni, ha revocato il decreto 18 febbraio 2008 con il quale detto giudice
Lo aveva autorizzato a prolungare la sua permanenza in (OMISSIS) D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 31, essendo padre di due minori.
Non vi è difesa dell'intimato ufficio.
Osserva:
Il primo motivo non è una censura, ma una premessa di rito:
l'ammissibilità del ricorso ex art. 111 Cost..
Il secondo è il terzo motivo propongono la stessa questione, traguardata sotto il profilo ora della violazione di legge (D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 31), ora del vizio di motivazione. Ad avviso della difesa del ricorrente, la interpretazione restrittiva data dalla Corte d
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