D.M. Pubblica Amministrazione e l'Innovazione 12.01.2010
Allegato A - Linee di indirizzo per l'attuazione dell'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69
1. Premessa
Il presente atto di indirizzo detta alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali le linee guida per l'attuazione dell'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69, con la finalità di fornire i criteri d'azione per la predisposizione degli schemi di regolamento per la rideterminazione dei termini procedimentali e per l'attuazione delle disposizioni in materia di responsabilità dirigenziale e di grave e ripetuta inosservanza dell'obbligo di provvedere entro i termini fissati da ciascun procedimento.
2. L'articolo 7 della legge 69 del 2009
I contenuti essenziali dell'articolo 7 della legge n. 69 del 2009 sono i seguenti:
a) Rideterminazione dei termini
La legge n. 69 del 2009 apporta importanti modifiche alla legge n. 241 del 1990, per ridurre i termini di conclusione dei procedimenti ed assicurare l'effettività del loro rispetto da parte delle amministrazioni.
In particolare, l'articolo 7, sostituendo integralmente l'art. 2 della legge n. 241 del 1990, stabilisce che i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro trenta giorni (termine attualmente fissato in novanta giorni), a meno che disposizioni di legge o di regolamento prevedano un termine diverso.
Per l'adozione dei regolamenti di definizione dei termini e dei responsabili viene disciplinata una nuova procedura. Si prevede, infatti, che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione, sono individuati i termini di conclusione dei procedi
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