IperTesto Unico IperTesto Unico

C.M. Lavoro e delle Politiche Sociali 22.01.2010, n. 2

Assunzioni obbligatorie. Prospetto informativo di cui al novellato art. 9, comma 6, della legge 12 marzo 1999, n. 68. Indicazioni operative.

1. Premessa

L'entrata in vigore del novellato art. 9, comma 6, della legge 12 marzo 1999, n. 68, che impone ai datori di lavoro pubblici e privati l'obbligo dell'invio telematico del prospetto informativo, ha determinato l'esigenza di un intervento a livello centrale contenente alcuni chiarimenti e criteri di applicazione al fine di assicurare una migliore e dettagliata conoscenza della situazione occupazionale di ciascun datore di lavoro obbligato ai sensi della legge 68/99, nel rispetto dei principi generali di efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa. Altresì, oltre a dover assicurare il non aggravamento del procedimento amministrativo in materia di collocamento ai sensi della legge 68/99, in ossequio ai principi contenuti nella legge 241/90, si ritiene necessario fornire alcune indicazioni al fine di assicurare una omogenea applicazione della normativa richiamata.

2. Datori di lavoro obbligati all'invio del prospetto informativo

Prima della recente modifica normativa, l'invio del prospetto informativo doveva avvenire entro il termine del 31 gennaio di ciascun anno con dati riferiti alla situazione occupazionale alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

L'innovazione ha comportato che, oggi, obbligati all'invio telematico del prospetto informativo sono solamente i datori di lavoro pubblici e privati che a livello nazionale occupano almeno 15 dipendenti, costituenti base di computo, per i quali sono intervenuti entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'invio del prospetto, cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva.

I datori di lavoro pubblici e privati che, rispetto all'ultimo prospetto annuale inviato, non hanno subito cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, non sono quindi tenuti all'invio del prospetto informativo.

Resta confer

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.