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Sentenza Corte Suprema di Cassazione 25.02.2010, n. 4623.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 28077/2006 proposto da:

O.D., elettivamente domiciliato in ROMA, ..., presso lo studio dell'avvocato ..., che lo rappresenta e difende, giusta mandato a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, ..., presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ..., giusta mandato in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 7/2006 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 22/02/2006 r.g.n. 254/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/01/2010 dal Consigliere Dott. ...;

udito l'Avvocato ... per delega ...;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ..., che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ricorso al Tribunale di Brescia, in funzione di giudice del lavoro, O.D. domandava, nei confronti dell'INPS, l'accertamento del suo diritto ad usufruire di due permessi giornalieri retribuiti, ai sensi della L. n. 104 del 1992, art. 33, e D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 42, e quindi doppio rispetto a quello ordinario, essendo padre di due gemelli riconosciuti portatori di "handicap in situazione di gravità", di età inferiore ai tre anni. Esponeva di avere chiesto al proprio datore di lavoro di poterne usufruire, ma si era visto negare il beneficio poiché l'Istituto aveva escluso specificamente il suo diritto, sicché, vanamente esperita la procedura amministrativa, aveva infine proposto l'azione in giudizio. Costituitosi l'INPS, il Tribunale rigettava la domanda con sentenza del 21 luglio 2004.

2. Tale decisione veniva confermata dalla Corte d'appello di Brescia, che, con sentenza del 22 febbraio 2006, resping

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