IperTesto Unico IperTesto Unico

Nota PCM 12.02.2010, prot. n. 7083

Art. 16, comma 1, del decreto legislativo n. 503/92 e s.m. - Termine di presentazione della domanda di trattenimento da parte del dipendente.

Si fa riferimento alla lettera del 9 dicembre 2009, prot. n. 369625, con la quale si chiedono chiarimenti circa l'applicazione dell'art. 16, comma 1, del decreto legislativo n. 503/92, modificato dall'art. 72 del decreto legge n. 112/08, convertito in legge n. 133/08, con particolare riguardo alla natura del termine ivi previsto per la presentazione delle istanza di trattenimento in servizio da parte dei dipendenti interessati.

La citata disposizione stabilisce che "È in,facoltà dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti. In tal caso è data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi. La domanda di trattenimento va presentata all'amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento".

In base alla norma, a regime la domanda va presentata "dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo". Attraverso la fissazione di questo limite temporale la legge ha inteso garantire alle amministrazioni un congruo termine per la valutazione delle istanze, atteso che l'accoglimento delle stesse va vagliato in relazione alle esigenze organizzative e funzionali, alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi. Il termine, che non è qualificato perentorio, è pertanto posto a presidio del buon andamento ed in funzione della programmazione del fabbisogno professi

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.