D.P.R. 01.02.2010
Formula iniziale
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, (legge finanziaria 2005);
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che all'art. 66, comma 3, prevede la disciplina delle assunzioni, per l'anno 2009, per le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);
Visto il citato art. 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, e successive modificazioni ed integrazioni, che, nell'elencare le amministrazioni statali sottoposte ad un regime di limitazione delle assunzioni a tempo indeterminato, non comprende il comparto scuola e gli Istituti di alta formazione artistica e musicale e coreutica;
Considerato che, come già previsto in applicazione dell'art. 1, comma 101, della citata legge n. 311 del 2004, il comparto scuola e gli Istituti di alta formazione artistica e musicale e coreutica continuano a rimanere fuori dai limiti assunzionali di cui alle disposizioni di legge richiamate, fermo restando il loro assoggettamento alla specifica disciplina di settore e ad una programmazione del fabbisogno corrispondente alle effettive esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica perseguiti;
Vista la predetta legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare l'art. 1, commi 605, lettera c), e 619 che disciplinano, tra l'altro, criteri transitori di reclutamento di personale docente e di dirigenti scolastici;
Visto l'art. 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede la disciplina autorizzatoria delle assunzioni, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta dei Min
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