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D.P.R. 01.02.2010, n. 76

Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. (G.U. 27.05.2010, n. 122 - S.O. n. 109)

Capo III - Disposizioni finali

Art. 14 - Norme transitorie e finali

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2008, n. 64.

2. A decorrere dalla data di insediamento del Consiglio direttivo e della nomina del Presidente sono soppressi il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca ed i Comitati di valutazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, ed all'articolo 10 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128. L'Agenzia subentra nei rapporti giuridici posti in essere dal Ministero per le attività dei soppressi Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca. È assegnato all'Agenzia, nei limiti dell'organico di cui all'Allegato A, il personale di ruolo e non di ruolo che, a qualsiasi titolo, presta servizio nelle segreterie tecnico-amministrative dei predetti due Comitati, salvo il diritto del personale di ruolo a permanere nei ruoli del Ministero, previa opzione da esercitare entro 30 giorni dalla data indicata al primo periodo del presente comma e con contestuale riduzione della dotazione organica dell'amministrazione di provenienza. Sono altresì assegnate all'Agenzia le risorse strumentali e materiali dei predetti due Comitati.

3. Allo scopo di facilitare la gestione della fase transitoria, i Presidenti dei soppressi Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e Comitato d'indirizzo per la valutazione della ricerca fanno parte a titolo consultivo e gratuito del Consiglio direttivo durante il primo anno di attività. Ad essi non si app

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