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D.P.R. 01.02.2010, n. 76

Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. (G.U. 27.05.2010, n. 122 - S.O. n. 109)

Capo II - Organizzazione e funzionamento

Art. 11 - Il comitato consultivo

1. Il Comitato consultivo, nominato dal Presidente su proposta del Consiglio direttivo, dà pareri e formula proposte al Consiglio direttivo, in particolare sui programmi di attività e sui documenti riguardanti la scelta dei criteri e dei metodi di valutazione.

2. Il Comitato consultivo è formato da:

a) un componente designato dal Consiglio universitario nazionale;

b) un componente designato dalla Conferenza dei rettori delle università italiane;

c) tre componenti designati dal Consiglio nazionale degli studenti universitari;

d) un componente designato dalla Conferenza dei presidenti degli enti pubblici di ricerca;

e) un componente designato dall'Accademia dei Lincei;

f) quattro rappresentanti delle parti sociali, designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

g) un componente designato dalla Conferenza unificata Stato-regioni, città ed autonomie locali;

h) un componente straniero ed uno italiano, se presente nel Consiglio direttivo dell'ente, designato dall'European research council;

i) un componente straniero, ed uno italiano, se presente nel Consiglio direttivo dell'ente, designato dall'European university association;

l) un componente straniero ed uno italiano, se presente nel Consiglio direttivo dell'ente, designato dall'ESIB - the National unions of students in Europe;

m) un componente designato dal Convegno permanente dei direttori amministrativi e dirigenti delle università italiane;

n) un componente designato dal Segretario generale dell'OCSE.

3. I componenti di cui alle lettere f) e g) del comma 2 non possono essere dipendenti di università, o enti di

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