D.M. Ministero dell'economia e delle finanze 04.02.2010
Formula iniziale
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
del Ministero dell'economia e delle finanze
di concerto con
IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Visto l'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il quale stabilisce che per i dipendenti dello Stato l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL può essere attuata con forme particolari di gestione;
Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 1985 recante la regolamentazione della «gestione per conto dello Stato» dell'assicurazione contro gli infortuni dei dipendenti statali attuata dall'INAIL, il quale ai commi 2 e 3 dell'art. 2 prevede che le Amministrazioni dello Stato rimborsino all'INAIL, oltre che le prestazioni assicurative erogate a norma del citato testo unico e successive modificazioni ed integrazioni, anche le spese generali di amministrazione, medico-legali ed integrative, nonché le spese generali di amministrazione delle rendite, secondo importi unitari calcolati in funzione, rispettivamente, del numero degli infortuni e del numero delle rendite afferenti la «gestione per conto dello Stato», rispetto ai dati complessivi della gestione industria dell'Istituto;
Visto il comma 4 dell'art. 2 del citato decreto ministeriale, che stabilisce che gli importi unitari, come sopra determinati, sono approvati dal Ministero del tesoro, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sulla base del conto consuntivo relativo all'anno di pertinenza;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo ed, in particolare, l'art. 23 che prevede l'istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze ed il contestuale trasferimento ad esso delle funzioni dei Ministeri del tesoro, bila
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